1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
a) all'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Presso ciascun comune in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è istituita una sezione elettorale speciale nella quale si procede allo scrutinio dei voti espressi per corrispondenza, ad eccezione della circoscrizione Trentino-Alto Adige dove è istituita una sezione speciale per il voto per corrispondenza anche nel comune di Bolzano. L'istituzione della sezione elettorale speciale avviene ai sensi del presente comma e degli articoli da 35 a 41. Le operazioni di scrutinio avvengono contestualmente e con le stesse modalità previste per gli altri uffici elettorali delle sezioni circoscrizionali.
Ai fini del voto per corrispondenza previsto dal secondo comma del presente articolo, e in conformità a quanto disposto dall'articolo 55-bis, comma 4, una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore l'introduce nella busta insieme al certificato elettorale sul quale deve essere apposta nell'apposito spazio la firma dell'elettore, sigilla la busta, la inserisce nella busta affrancata e la spedisce all'ufficio elettorale del comune competente non oltre il giorno antecedente l'apertura degli uffici elettorali della sezione speciale appositamente istituita ai sensi del citato secondo comma. Le schede e le buste non devono recare alcun segno di riconoscimento e sono custodite nella medesima sezione speciale»;
b) al primo comma dell'articolo 55 le parole: «né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto» sono soppresse;
c) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:
«Art. 55-bis. - (Voto per corrispondenza). - 1. Per i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali nazionali è ammesso il voto per corrispondenza nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia, in occasione di elezioni dei membri della Camera dei deputati.