Art. 2.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di voto per corrispondenza per l'elezione della Camera dei deputati).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e

 

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successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Presso ciascun comune in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è istituita una sezione elettorale speciale nella quale si procede allo scrutinio dei voti espressi per corrispondenza, ad eccezione della circoscrizione Trentino-Alto Adige dove è istituita una sezione speciale per il voto per corrispondenza anche nel comune di Bolzano. L'istituzione della sezione elettorale speciale avviene ai sensi del presente comma e degli articoli da 35 a 41. Le operazioni di scrutinio avvengono contestualmente e con le stesse modalità previste per gli altri uffici elettorali delle sezioni circoscrizionali.
      Ai fini del voto per corrispondenza previsto dal secondo comma del presente articolo, e in conformità a quanto disposto dall'articolo 55-bis, comma 4, una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore l'introduce nella busta insieme al certificato elettorale sul quale deve essere apposta nell'apposito spazio la firma dell'elettore, sigilla la busta, la inserisce nella busta affrancata e la spedisce all'ufficio elettorale del comune competente non oltre il giorno antecedente l'apertura degli uffici elettorali della sezione speciale appositamente istituita ai sensi del citato secondo comma. Le schede e le buste non devono recare alcun segno di riconoscimento e sono custodite nella medesima sezione speciale»;

          b) al primo comma dell'articolo 55 le parole: «né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto» sono soppresse;

          c) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

      «Art. 55-bis. - (Voto per corrispondenza). - 1. Per i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali nazionali è ammesso il voto per corrispondenza nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia, in occasione di elezioni dei membri della Camera dei deputati.

 

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      2. Gli elettori che intendono votare per corrispondenza danno comunicazione con apposita dichiarazione all'ufficio elettorale del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data della votazione. La dichiarazione deve contenere l'indirizzo completo della dimora presso la quale intendono ricevere il plico sigillato contenente il certificato elettorale e la scheda o le schede elettorali, allegando anche una copia della tessera elettorale.
      3. L'ufficio elettorale del comune competente, ricevuta la documentazione di cui al comma 2, provvede a iscrivere i nomi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza in apposite liste elettorali, provvedendo alla contestuale cancellazione di tali elettori dalle liste degli aventi diritto al voto del medesimo comune e il sindaco provvede a consegnarne una copia autentica al presidente dell'ufficio elettorale della sezione speciale, istituita ai sensi del secondo comma dell'articolo 34, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni. Contestualmente alle liste elettorali il presidente dell'ufficio elettorale consegna anche i plichi sigillati contenenti i voti per corrispondenza pervenuti entro il giorno antecedente l'apertura degli uffici elettorali.
      4. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero dell'interno, gli uffici centrali circoscrizionali provvedono alla stampa del materiale da inserire nel plico da inviare agli elettori. Il plico, contenente la scheda o le schede elettorali e la relativa busta nonché una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio centrale circoscrizionale competente, deve essere inviato non oltre il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni».